In data 9 giugno 2020 è stato pubblicato sulla GU n. 145 il D.Lgs. n. 44/2020, che modifica la direttiva 2004/37/CE, relativa alla protezione dei lavoratori contro i rischi derivanti da un’esposizione ad agenti cancerogeni o mutageni durante il lavoro.
Nel D.Lgs. n. 44/2020 vengono espresse due principali concetti:
- la silice libera cristallina deve essere annoverato tra i mutageni/cancerogeni, con ciò che ne deriva per i DVR
- il valore limite per la silice è 0,1 mg/mc (TLV-TWA) sulla frazione respirabile
Il danno polmonare da silice cristallina è dovuto alle polveri respirabili, capaci cioè di penetrare in profondità nell’apparato respiratorio fino agli alveoli polmonari, le quali rappresentano comunque una ridotta frazione di quelle inalabili.
Quindi, dal punto di vista dei campionamenti è sicuramente appropriato effettuare il dosaggio della silice sulla frazione respirabile.
Il Decreto inoltre, riduce i valori limite per:
- polveri legno duro 3 mg/mc (TLV-TWA) fino al 2023 poi si riduce a 2 mg/mc (TLV-TWA)
- cromo esavalente 0,01 mg/mc (TLV-TWA) fino al 2025 poi si riduce a 0,005 mg/mc (TLV-TWA)