Il Regolamento (UE) 2016/425 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 9 marzo 2016 sui dispositivi di protezione individuale, che abroga la Direttiva 89/686/CEE, già comuque entrato in vigore da circa un paio d’anni, verrà applicato (con alcune eccezioni) dal 21 aprile 2018 (contemporaneamente sarà abrogata la Direttiva 89/686/CEE)
Il regolamento citato, ha chiaramente modificato la divisione in categorie dei DPI.
Una nuova divisione in categorie – contenuta nell’allegato I del Regolamento 2016/425 – che ha ricadute anche sul D. Lgs. 81/2008 e sugli allegati.
Alcune leggere modifiche ricomprendono i requisiti essenziali di salute e di sicurezza dei dispositivi di protezione individuale, come riportati nell’allegato II del nuovo regolamento.
Le categorie di rischio da cui i dispositivi di protezione individuale sono atti a proteggere gli operatori stando al nuovo Regolamento sono tre:
la categoria I “comprende esclusivamente i seguenti rischi minimi:
- lesioni meccaniche superficiali;
- contatto con prodotti per la pulizia poco aggressivi o contatto prolungato con l’acqua;
- contatto con superfici calde che non superino i 50 °C;
- lesioni oculari dovute all’esposizione alla luce del sole (diverse dalle lesioni dovute all’osservazione del sole);
- condizioni atmosferiche di natura non estrema”.
la categoria III comprende “esclusivamente i rischi che possono causare conseguenze molto gravi quali morte o danni alla salute irreversibili con riguardo a quanto segue:
- sostanze e miscele pericolose per la salute;
- atmosfere con carenza di ossigeno;
- agenti biologici nocivi;
- radiazioni ionizzanti;
- ambienti ad alta temperatura aventi effetti comparabili a quelli di una temperatura dell’aria di almeno 100 °C;
- ambienti a bassa temperatura aventi effetti comparabili a quelli di una temperatura dell’aria di – 50 °C o inferiore;
- cadute dall’alto;
- scosse elettriche e lavoro sotto tensione;
- annegamento;
- tagli da seghe a catena portatili;
- getti ad alta pressione;
- ferite da proiettile o da coltello;
- rumore nocivo”.
La categoria II “comprende i rischi diversi da quelli elencati nelle categorie I e III”.
La categoria di rischio dei DPI, come ricordato nel Capo IV (Valutazione della conformità) è poi importante per le procedure di valutazione della conformità dei DPI (la dichiarazione di conformità UE attesta il rispetto dei requisiti essenziali di salute e di sicurezza)